Immagine introduttiva sul tema del consenso e della violenza sessuale

Nota a sentenza
Cass., Sez. III pen., 24 settembre 2025, n. 31847

Il consenso sessuale tra autodeterminazione e vulnerabilità: la rilevanza penale del rapporto con persona in stato di grave ebbrezza

Sintesi del principio affermato dalla Corte

Può integrare il delitto di violenza sessuale ex art. 609-bis, comma 2, n. 1, c.p. la condotta di chi compie atti sessuali con persona in stato di grave alterazione alcolica, tale da comprometterne la capacità di autodeterminazione, anche in assenza di violenza fisica o minaccia, essendo giuridicamente irrilevante un consenso solo apparente o prestato in condizioni di incapacità psichica.

La responsabilità penale richiede l’accertamento della consapevolezza della condizione di vulnerabilità e del suo sfruttamento per accedere alla sfera sessuale della persona.

Perché il consenso va valutato nel momento del rapporto

La pronuncia riguarda l’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa. La Corte ha precisato che il consenso eventualmente prestato a un rapporto successivo non consente di presumere il consenso a un atto precedente. Ogni episodio richiede una valutazione autonoma delle condizioni in cui si trovava la persona e della condotta di chi ha compiuto gli atti.

Non si tratta di affermare che l’assunzione di alcol renda automaticamente invalido qualsiasi consenso: occorre accertare in concreto la condizione di significativa vulnerabilità, l’incidenza sulla capacità di autodeterminazione e l’abuso di tale condizione. È questa la distinzione giuridica centrale della sentenza.

Riferimento giurisprudenziale: Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 31847/2025, depositata il 24 settembre 2025. Consulta la massima giurisprudenziale.

 

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